Il Titolare del trattamento paga (anche) le colpe del fornitore

Il Garante Privacy ha ribadito che il committente risponde anche per le società di cui si avvale, evidenziando la gravità del fenomeno delle “scatole cinesi”.

Le sanzioni sono salate: 400.000 euro nei confronti di una società che aveva commissionato una campagna promozionale senza verificare che le società incaricate di svolgerla operassero correttamente e senza utilizzare illecitamente i dati di consumatori. Peraltro, spiega il Garante, anche se il fornitore (responsabile del trattamento) offre importanti referenze e sufficienti garanzie, rimane immutato il grado di responsabilità in vigilando del titolare (committente), da esercitarsi nell’intero corso delle attività di trattamento, a nulla servendo – nei confronti dei terzi interessati – eventuali clausole contrattuali “interne” di ripartizione delle responsabilità.

Essendo effettuati in nome, per conto e nell’interesse del committente, i contatti a carattere promozionale ingenerano negli interessati un legittimo affidamento di essere destinatari di iniziative pubblicitarie condotte direttamente dal soggetto per conto della quale viene formulata la proposta di vendita di prodotti o servizi. Ne deriva quindi l’obbligo a carico del committente – a pena di sanzione – di adottare idonee procedure che regolino correttamente i rapporti contrattuali con i responsabili del trattamento, garantiscano l’esecuzione dei dovuti controlli e che assicurino il pieno ed effettivo riscontro all’esercizio dei diritti.

In parallelo, una sanzione da 200.000 euro è stata comminata nei confronti di una società che, in qualità di Responsabile del trattamento, aveva operato in violazione delle istruzioni ricevute dal titolare, contribuendo così a privare il trattamento dei requisiti di liceità, correttezza e trasparenza, peraltro utilizzando dati personali senza aver verificato in concreto la liceità dell’originaria acquisizione.