Lo smart working e gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che sta trovando ampia applicazione a seguito delle misure governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).

Se, da un lato, i primi provvedimenti del Governo “raccomandavano” l’applicazione delle modalità di lavoro agile (DPCM 01/03/2020 e 04/03/2020), con i successivi interventi l’attivazione dello smart working è divenuto obbligatorio per i datori di lavoro pubblici e privati (DPCM 11/03/2020).

Peraltro, stante la situazione emergenziale, il lavoro agile è attivato anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dalla normativa che disciplina la materia (Legge n. 81/2017).

Trattandosi di una nuova organizzazione del lavoro, il tema della protezione dei dati personali assume particolare importanza, sia in un’ottica di tutela del lavoratore (smartworker), sia sotto l’aspetto della tutela del datore di lavoro che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), assume la veste di Titolare del trattamento.

Ed infatti, non può sfuggire che lo svolgimento della prestazione al di fuori delle sedi del Titolare può rendere vulnerabili i dati personali trattati, anche mediante attacchi di soggetti terzi. Ecco perché, appare irrinunciabile che gli smartworkers assumano una condotta particolarmente diligente circa l’utilizzo e la custodia degli strumenti di lavoro e la tutela dei dati trattati.

Così, l’emergenza sanitaria non giustifica il datore di lavoro che contravviene agli obblighi privacy previsti dalla normativa nazionale ed europea, come dimostrato dalla circostanza che tutti i provvedimenti governativi in materia contengono specifiche disposizioni in tema di trattamento dei dati personali: in sostanza, l’eccezionalità del momento non consente un trattamento inosservante delle regole.

Gli adempimenti privacy del datore di lavoro

Affinché possa ritenersi adempiente, il datore di lavoro è tenuto a predisporre una policy specifica per lo smart working, contenente dettagliate linee guida di comportamento per i lavoratori e, soprattutto, precise informazioni ed istruzioni che assicurino la sicurezza e la liceità del trattamento. In particolare, non potranno restare privi di disciplina aspetti quali (a titolo esemplificativo): le autorizzazioni al trattamento, la gestione della password, l’operatività delle misure di sicurezza, le modalità di comunicazione, trasferimento e conservazione dei dati personali, l’utilizzo e il ricovero degli strumenti di lavoro, l’utilizzo di Internet e della posta elettronica, ecc.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà assicurare un’informativa ai lavoratori nei casi di eventuale applicazione di uno specifico sistema di monitoraggio della prestazione lavorativa e/o di un sistema disciplinare specifico per l’inosservanza delle regole di comportamento da parte degli smartworkers.

Ancora, in qualità di Titolare del trattamento, il datore di lavoro dovrà effettuare – prima di procedere al trattamento – una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, da considerarsi obbligatoria in quanto il trattamento avviene mediante l’uso di nuove tecnologie (art. 35 GDPR) e soggetta ad aggiornamento periodico.

Infine, dovrà essere attivata una specifica procedura per i casi di violazione dei dati (c.d. data breach), in adempimento agli obblighi normativi previsti per tali evenienze, con conseguente necessità di istruire tutti i soggetti coinvolti nel trattamento (artt. 33, 34 GDPR).

Saremo lieti di rispondere alle richieste di approfondimento ed offrire la nostra professionalità al servizio delle Vostre esigenze.


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